Startup innovativa: definizione, requisiti, vantaggi ed esempi

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Modificato il 03 Marzo 2025
Startup innovativa definizione requisiti vantaggi ed esempi

Come ben sai, quando parliamo di startup innovativa dobbiamo pensare ad un’azienda innovativa ad alto valore tecnologico con un modello di business in grado di crescere rapidamente e generare valore e progresso per l’intero ecosistema.

In data 18 Ottobre 2012, il Governo Italiano ha introdotto con il decreto legge 179/2012 lo “Startup Act Italiano”, un quadro di riferimento organico volto a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico.

L’art. 25 di tale decreto ha definito le start up innovative come società di capitali, che possono costituirsi anche in forma cooperativa, che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

La Legge n 193/2024in vigore dal 18 dicembre 2024 rinnova le regole per le Startup e PMI innovative.

Le modifiche, in aggiunta a quanto già previsto per le startup dalla Legge n 162 del 2024, sono volte a favorire l’accesso ai finanziamenti, e, in particolare, a beneficiare di ulteriori incentivi fiscali che si affiancano a quelli già presenti.

L’articolo 28 della legge sulla concorrenza “Modifiche alla definizione di start-up innovativa” interviene sulla disciplina della startup innovativa. In particolare:

  1. introduce ulteriori requisiti qualificanti il concetto di start-up innovativa: deve essere una micro, piccola o media impresa(MPMI), come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE;
  2. nell’ambito del requisito secondo cui la startup innovativa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza;

Quindi, quando parliamo di “startup significato” dobbiamo subito pensare alle tre caratteristiche che le distinguono da una qualsiasi azienda tradizionale:

  1. innovazione: la startup inserisce nel mercato un prodotto/servizio nuovo, o significativamente migliorato, capace di rispondere ad un bisogno o di avere un impatto positivo ed essere riconosciuto come un progresso. L’innovazione può anche riguardare l’introduzione di nuovi processi, tecniche, organizzazione del lavoro, che abbattono i costi di produzione o aprono nuovi mercati;
  2. alto valore tecnologico: la startup propone un prodotto/servizio con una forte matrice tecnologica e capace di avere un impatto di cambiamento positivo nel settore in cui opera o intende operare;
  3. scalabilità: la startup cresce a ritmi esponenziali rispetto alle aziende tradizionali senza dover stravolgere la sua struttura dei costi.

Ma essere startup innovativa non è solo questo; infatti, diventa un vero e proprio status, concesso a quelle aziende che rispettano determinati requisiti oggettivi e soggettivi, per beneficiare di vantaggi e agevolazioni che ne facilitano la nascita, la crescita e soprattutto l’accesso ai capitali .

Vediamo ora i requisiti.

 

Startup innovativa: requisiti

Come analizzeremo in seguito, la startup innovativa per poter essere riconosciuta come tale ed essere iscritta all’apposita sezione del Registro imprese deve rispettare due classi di requisiti, quelli oggettivi (obbligatori e necessari) e quelli soggettivi (ne basta uno su tre).

 

Start up innovative requisiti oggettivi

Startup innovative i requisiti oggettivi
Startup innovative i requisiti oggettivi

Secondo il dettato normativo, modificato dalla Legge 193/2024, alle misure agevolative possono accedere le società di capitali che sono in possesso di 9 requisiti oggettivi.

Vediamo insieme i requisiti start up:

  1. sono microimprese o piccole o medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 (comma 2, lett. a-bis);
  2. sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (comma 2, lett. b);
  3. hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea, o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c);
  4. a partire dal secondo anno di attività il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro (lett. d);
  5. non distribuiscono e non hanno distribuito utili (lett. e);
  6. hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolgono attività prevalente di agenzia e di consulenza (lett. f);
  7. non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g);
  8. non sono quotate in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
  9. sono costituite con la forma giuridica di società di capitali (anche in forma cooperativa).

 

Start up innovativa requisiti soggettivi

Startup innovative i requisiti soggettivi
Startup innovative i requisiti soggettivi

Il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno di tre requisiti soggettivi (lett. h).

Vediamo insieme i requisiti start up innovativa:

    1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali  per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
    2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di  laurea  magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
    3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

 

Differenza tra startup e PMI innovative

Prima di addentrarci nelle differenze tra startup innovative e PMI innovative, è importante comprendere cosa si intende per PMI innovative. Queste ultime, al pari delle startup, non sono vincolate a specifici settori purché caratterizzate da una componente innovativa. A differenza delle startup, che non devono essere costituite da più di cinque anni, le PMI innovative non hanno limitazioni anagrafiche.

Per essere classificata come PMI innovativa, un’impresa deve innanzitutto rientrare nella definizione di piccola o media impresa, ossia avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro. In aggiunta, deve soddisfare specifici requisiti che riguardano la tipologia di costituzione, la sede principale, la certificazione del bilancio, la non quotazione in borsa e l’iscrizione in una sezione del Registro delle Imprese diversa da quella dedicata alle startup innovative.

Una PMI innovativa si distingue per il possesso di almeno due tra i seguenti requisiti:

  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 3% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;
  • almeno i 1/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/5 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
  • almeno un brevetto o privativa industriale.

Passando alle differenze sostanziali tra le due categorie:

  • Data di costituzione: mentre le startup innovative devono avere meno di 5 anni di vita, le PMI innovative non hanno limiti temporali di costituzione.
  • Oggetto sociale: la startup innovativa si focalizza esclusivamente o prevalentemente su prodotti o servizi ad alto valore tecnologico, mentre per le PMI innovative non vi sono restrizioni specifiche in questo ambito.
  • Dimensione dell’impresa: le startup innovative devono avere un valore di produzione annuo inferiore ai 5 milioni di euro. Al contrario, le PMI innovative devono avere un fatturato annuo fino a 50 milioni di euro e meno di 250 dipendenti.
  • Requisiti di innovatività: entrambe le categorie devono soddisfare specifici requisiti di innovatività, ma mentre per le startup è sufficiente il possesso di uno dei tre criteri prestabiliti, le PMI devono presentarne almeno due.

Questa comprensione delle differenze tra startup innovative e PMI innovative è cruciale per orientarsi nel panorama imprenditoriale odierno, caratterizzato da un forte impulso verso l’innovazione e la tecnologia.

Ora che conosci i requisiti, passiamo passare ad analizzare i vantaggi e le agevolazioni dedicati alle startup innovative.

 

Startup innovativa: vantaggi e agevolazioni

E’ arrivato il momento di analizzare le misure di agevolazione dedicate specificamente alle startup innovative, di cui rappresentano base giuridica il d.l. 179/2012, artt. 26-31, in misura minore, il d.l. 3/2015, art. 4 e da ultima la Legge 193/2024.

La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo annoè consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  2. stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  3. registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, o dell’occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
  4. costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business Angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
  5. ottenimento di almeno un brevetto.

Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale-up”, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
  2. incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

L’articolo 29 “Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa” dispone per le start up già iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti introdotti dall’articolo 28 della presente legge, avvenga:

  1. in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;
  2. in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.

Le agevolazioni sono tante, ma 21 “vantaggi startup innovativa” sono davvero importanti; vediamoli uno ad uno.

 

Startup innovative le agevolazioni
Startup innovative le agevolazioni

 

Incentivi all’investimento nel capitale di startup innovative

A partire dal 1° gennaio 2017, per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di start up innovative è disponibile un importante sgravio fiscale (Legge di Bilancio 2017). L’incentivo all’investimento è così configurato:

  • per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 40% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
  • per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

A partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.

Le agevolazioni fiscali per gli investimenti in startup innovative di cui all’art.29 del Decreto Crescita 2.0 sono concesse per un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Limitazioni alle Agevolazioni: Le agevolazioni non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance, o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla startup (direttamente ovvero attraverso una società controllata o collegata) per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolabile.

 

Incentivi fiscali in de minimis per start up innovative

L’incentivo prevede una detrazione IRPEF del 65% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

Ai fini della fruizione dell’incentivo e prima dell’effettuazione dell’investimento, il legale rappresentante della startup innovativa è tenuto a presentare istanza sulla piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti startup”.

 

Accesso gratuito e semplificato al fondo di garanzia per le PMI

Le start up innovative beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca, fino a un massimo di 5 milioni di euro. La garanzia è concessa in forma:

  • automatica: il Fondo non esegue alcuna valutazione di merito dei dati di bilancio della startup, affidandosi alla due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha in carico l’operazione;
  • prioritaria: le istanze provenienti da una startup innovativa vengono valutate più rapidamente rispetto a quelle ordinarie;
  • gratuita: non sono previsti costi per l’accesso al Fondo.

Inoltre, l’istituto di credito coinvolto non può richiedere garanzie reali, assicurative o bancarie sulla parte del finanziamento coperta da garanzia pubblica.

 

Smart & Start Italia

Smart&Start Italia è l’incentivo nato e gestito da Invitalia, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, con l’obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative mediante l’erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100.000 e 1,5 milioni di euro. Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all’80% delle spese ammissibili; questa percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 35 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia.

Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del finanziamento ricevuto.

Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese successivo all’ultima quota di finanziamento ricevuto ed è deliberato dopo un iter medio/lungo che prevede la valutazione del business plan.

 

I servizi dell’agenzia ICE

L’Agenzia ICE fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le startup innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sull’acquisto di beni e servizi a catalogo (esclusi i costi esterni).

Inoltre, se l’azienda raggiunge la soglia di 1.000,00 € di spesa (esclusi costi esterni e IVA) per servizi a catalogo acquistati nel corso dell’anno solare, matura il diritto a uno sconto del 10% sul costo dei servizi a catalogo che saranno erogati nell’anno successivo.

 

Trasformazione in PMI innovativa senza soluzione di continuità

In caso di successo, le start up innovative diventate mature che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione possono trasformarsi in PMI innovative, passando direttamente dalla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative a quella delle PMI innovative, continuando a mantenere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi senza perdere il diritto ai benefici disponibili.

 

Esonero da diritti camerali e imposte di bollo

Le startup innovative dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

 

Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding

Nel 2013, l’Italia ha regolamentato il mercato dell’equity crowdfunding, anche attraverso la creazione di un apposito registro di portali online autorizzati. Inizialmente previsto per le sole start up innovative, l’equity crowdfunding è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative (2015) e poi, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane.

 

Deroghe alla disciplina societaria ordinaria

Alla startup innovativa costituita in forma di Srl è consentito di:

  • creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);
  • effettuare operazioni sulle proprie quote;
  • emettere strumenti finanziari partecipativi;
  • offrire al pubblico quote di capitale.

 

Disposizione in materia di lavoro subordinato

La retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa è costituita da una parte non inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa o altri indicatori concordati dalle parti.

 

Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale

Le startup innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi. Inoltre, fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.

 

Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione crediti iva

La normativa ordinaria, che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA superiori a 5.000 euro tramite modello F24, può costituire un disincentivo all’utilizzo della compensazione cd. orizzontale (ossia a valere su tipologie d’imposta diverse dall’IVA). L’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro può comportare per le startup rilevanti benefici in termini di liquidità.

 

Proroga del termine per la copertura delle perdite

In caso perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al Codice civile, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo).

 

Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica

Le start up innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo.

 

Fail fast

In caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Nello specifico, esse sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.

 

Voucher 3i

La misura “Voucher 3i – investire in innovazione ” ha l’obiettivo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle startup innovative, fornendo agevolazioni per l’acquisizione di servizi di consulenza per la brevettazione.

 

Fondo nazionale innovazione

Il Fondo Nazionale Innovazione (FNI) ha l’obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico dell’innovazione. Lo strumento operativo di intervento del Fondo Nazionale è il Venture Capital, ovvero investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di startup, scaleup e PMI innovative.

 

Fondo imprese creative

Il Fondo per piccole e medie imprese creative è stato istituito al fine di promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese operanti nel settore creativo, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore.

 

Sperimentazione Italia

Sperimentazione Italia consente alle startup, alle imprese, alle università ed ai centri di ricerca di poter sperimentare un proprio progetto innovativo, per un periodo limitato di tempo attraverso una deroga temporanea alle norme vigenti. Se l’esito della sperimentazione risulta positivo verrà richiesta una modifica normativa per rimuovere l’impedimento.

 

Transizione 4.0

Il Piano Transizione 4.0 prevede una particolare attenzione all’innovazione, agli investimenti green e per le attività di design e ideazione estetica. Le principali azioni del Piano Transizione 4.0:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: serve a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design: serve a stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e favorire i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale;
  • credito d’imposta formazione 4.0: serve a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

 

Bando trasformazione digitale

Il bando è finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Ora che sai quali sono i requisiti e le agevolazioni rimane un’ultima domanda: come avviene la costituzione di una start up innovativa?

 

Costituire una Start Up innovativa

La costituzione di una startup avviene attraverso la redazione dell’atto costitutivo, con l’intervento del notaio e del consulente, indicando i requisiti, visti poc’anzi, per qualificare la società come innovativa.

Devi sapere che dal Febbraio 2016 al 29 marzo 2021, chi voleva costituire una start up innovativa in forma giuridica di Srl, poteva farlo anche online e senza il coinvolgimento obbligatorio di un notaio. Ma, appunto dallo scorso Marzo il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2643 ha bocciato la costituzione startup innovativa online e gratuita dichiarando nulla la norma approvata nel 2016.

Resta quindi confermata e certa la sola modalità di redazione dell’atto costitutivo in forma di atto pubblico avvalendosi quindi del notaio, il quale dovrà svolgere anche gli opportuni controlli previsti dalla legge prima di procedere con l’iscrizione della start up nella sezione apposita, quella speciale, del Registro delle Imprese.

Una volta costituita la start-up, Il legale rappresentante dovrà:

  • completare il proprio profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it, entro 30 giorni dall’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative;
  • confermare o aggiornare il proprio profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it e depositare la dichiarazione di mantenimento dei requisiti di start up innovativa almeno una volta all’anno, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ovvero entro il 30 giugno. Nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio, il termine è di 7 mesi, fermo il rispetto dei 30 giorni dall’approvazione del bilancio.
    Non è consentito allegare la dichiarazione alla domanda relativa al deposito del bilancio d’esercizio, dovendo essere presentata attraverso apposita e separata istanza con ComUnica.
    Si ricorda che l’omissione dell’aggiornamento/conferma del profilo su startup.registroimprese.it comporterà il blocco della trasmissione della domanda contenente il deposito della dichiarazione al Registro delle Imprese.

La tardiva comunicazione di mantenimento dei requisiti è soggetta alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge che verrà accertata in capo a ciascun legale rappresentante in carica (articolo 2630 codice civile e articolo 25 D.L. n. 179/2012), mentre la mancata comunicazione annuale di mantenimento comporta la cancellazione d’ufficio della società dall’apposita sezione speciale con conseguente perdita dei benefici previsti per le startup innovative.

Le start up innovative che si avvalgono del requisito delle spese in ricerca e sviluppo sono tenute a quantificare e descrivere tali spese nella nota integrativa del bilancio di esercizio (art. 25 comma 2 lettera h n. 1 D.L. 179/2012, art. 4 comma 1 lettera e n. 1 D.L. 3/2015); le startup che presentano il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro imprese, riportano le informazioni richieste dalla normativa in calce allo stato patrimoniale (Parere Mise n. 50195/2017).

 

Start up innovative: esempi

In base all’ultimo rapporto redatto dal MISE, al termine del 4° trimestre 2024, il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è pari a 12.123, in diminuzione di 719 unità (-5,60%) rispetto al trimestre precedente.

Startup innovative dati macroeconomici
Startup innovative dati macroeconomici

Il capitale sociale sottoscritto complessivamente dalle startup risulta in contrazione rispetto all’ultimo trimestre (-49 milioni di euro, -4,84 in termini percentuali) attestandosi ora a quota 981.462.823 euro per un capitale medio pari a 80.958 euro a impresa.

Per quanto riguarda la distribuzione per settori di attività, il 79,44% delle start up innovative fornisce servizi alle imprese, il 12,92% opera nel manifatturiero, mentre il 2,79% opera nel commercio.

Startup innovative distribuzione per tipologia
Startup innovative distribuzione per tipologia

Guardando alla composizione delle compagini sociali, le startup innovative con una prevalenza femminile, ossia, in cui le quote di possesso e le cariche amministrative sono detenute in maggioranza da donne, sono 1.719, il 14,18% del totale, a fronte del 19,58% osservato prendendo in esame l’universo delle neo società di capitali. Le startup innovative in cui almeno una donna è presente nella compagine sociale sono 5.477, quasi il 45% del totale: una quota superiore, seppur in minor misura, a quella fatta registrare dalle altre nuove società di capitali (42,44%).

Le start up innovative a prevalenza giovanile (under 35) sono 2.151, il 17,74% del totale. Si tratta di un dato di 4 punti percentuali superiore rispetto a quello riscontrato tra le nuove aziende non innovative (13,02%). Ancora maggiore è la differenza se si considerano le aziende in cui almeno un giovane è presente nella compagine sociale: queste rappresentano il 41,57% delle startup (5.039 in tutto), contro il 29,77% delle altre imprese.

Startup innovative distribuzione regionale
Startup innovative distribuzione regionale

Analizzando la distribuzione geografica del fenomeno, la Lombardia rimane la regione in cui è localizzato il maggior numero di startup innovative: 3.319, pari al 27,38% del totale nazionale. Seguono la Campania 1.497 startup, pari al 12,35% del totale, il Lazio 1.411 startup, il 11,64% del totale, l’Emilia Romagna con 875 startup il 7,22% del totale, il Veneto con 748 startup, il 6,17% del totale nazionale. In coda figurano la Basilicata con 102 startup (0,84% del totale nazionale), il Molise con 69 startup (0,57% del totale ) e la Valle d’Aosta con 14 start up innovative pari allo 0,12% del totale nazionale.

Da notare che le Marche sono la regione con la più elevata incidenza di startup innovative in rapporto al totale delle società di capitali con meno di cinque anni e cinque milioni di fatturato annuo: circa il 4,13% è una startup innovativa. Seguono in graduatoria la Lombardia (4,09%) e il Friuli-Venezia Giulia (4,013%). Chiudono la classifica la Sardegna, la Toscana e l’Abruzzo (tutte tra l’1 e il 2,3%).

Da questi dati ti sarà chiaro che l’ecosistema delle start up innovative in Italia è sempre in fermento: un ambiente stimolante ed in evoluzione da cui attingere dati, confronti, esperienze, fallimenti e successi. Ma, al contempo, come avrai capito, non basta essere una startup innovativa iscritta nel registro speciale per potersi garantire un futuro, anche se certamente fare parte di questo status ti permetterà di partire con una marcia in più.

Ricorda comunque e sempre le parole di Paul Graham, investitore e cofondatore di Y Combinator:

«Per creare una startup di successo servono tre cose: partire con persone di talento, fare qualcosa che le persone vogliono e spendere meno soldi che puoi».

 

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  2. Muovere i primi passi
  3. Avviare una startup
  4. Far crescere una startup

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Nicola Zanetti

Founder B-PlanNow® | Startup mentor | Startup consulting & marketing strategist | Leading startup to scaleup | Private angel investor | Ecommerce Manager | Formatore professionale | Blogger | Scrittore

Sono Nicola Zanetti, un fervente appassionato di accelerazione aziendale e un pioniere nel campo dell'innovazione imprenditoriale. Con una carriera dedicata al management, sono il fondatore di B-PlanNow® un'iniziativa rivoluzionaria che riflette la mia dedizione nel supportare lo sviluppo e la scalabilità delle startup. La mia esperienza professionale è un mosaico di avventure imprenditoriali sia in Italia che a livello internazionale. Ho trascorso anni significativi in Cina, mesi in Egitto e Svizzera, acquisendo un'intuizione globale e una comprensione approfondita delle diverse culture aziendali. Questi viaggi mi hanno permesso di tessere una rete globale e di acquisire una prospettiva unica sul business internazionale.

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