L’apertura di credito è un contratto bancario disciplinato dall’articolo 1842 del Codice Civile italiano, in base al quale una banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro per un periodo determinato o indeterminato.
Caratteristiche principali:
- Utilizzo flessibile: Il cliente può utilizzare la somma accordata in un’unica soluzione o attraverso prelievi parziali nel tempo, ripristinando eventualmente la disponibilità con successivi versamenti.
- Garanzie: L’apertura di credito può essere assistita da garanzie reali o personali. Se la garanzia diventa insufficiente, la banca può richiedere un’integrazione o ridurre proporzionalmente l’importo del credito concesso.
- Recesso: Se il contratto è a tempo determinato, la banca può recedere anticipatamente solo per giusta causa. In caso di contratto a tempo indeterminato, entrambe le parti possono recedere con un preavviso stabilito dal contratto o, in mancanza, entro quindici giorni dalla comunicazione.
Tipologie di apertura di credito:
- Semplice: Il cliente utilizza il credito una sola volta, anche se attraverso prelievi parziali.
- In conto corrente: Il cliente può effettuare prelievi e versamenti ripetuti, ripristinando la disponibilità del credito.
L’apertura di credito è uno strumento finanziario che offre al cliente flessibilità nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla banca, adattandosi alle diverse esigenze di liquidità.
« Torna al glossario